Liquidazione controllata


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Dalla lettura degli artt. 40 e 41 CCI non si ricava che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (e della liquidazione controllata) che sia depositato dal debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 l.f. secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori.